Art. 1 Costituzione, denominazione, durata e sede E' costituita una Associazione di Volontariato denominata “ViviamoInPositivo VIP CAMUGGI Levante Ligure”, in seguito abbreviata in Associazione, nel rispetto delle leggi che regolano le associazioni di volontariato e ai sensi del D. Leg. 4 dicembre 1997 n.460. I fini sociali sono stabiliti nello Statuto che viene adottato ed entra in vigore immediatamente. L’associazione svolge prevalentemente la propria attività nell’ambito e nel territorio della Regione Liguria e non ha scopo di lucro, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite, è apartitica, aconfessionale, a carattere volontario e ha durata illimitata. La sede dell’Associazione è stabilita nel Comune di Chiavari, Trav. Corso Valparaiso 30/21. Il trasferimento della sede legale comporta modifica statutaria e obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2 Finalità L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie. Scopo dell’associazione è svolgere la propria attività di volontariato prevalentemente nell’ambito della regione ligure e con particolare attenzione al territorio in cui l’associazione ha sede. Promuovere la presenza dei volontari-clown negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità, nelle scuole, nei centri di accoglienza, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali o dove vi siano situazioni di disagio fisico o sociale, al fine di offrire sostegno, ascolto, solidarietà e riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti. Promuovere la presenza dei volontari-clown in paesi in via di sviluppo, negli ospedali, case di accoglienza, scuole, al fine di garantire momenti di formazione o di sollievo a chi vive situazioni di estrema difficoltà fisica o sociale Collaborare con altre Associazioni, enti pubblici o privati che si adoperano per ridurre fenomeni come l’emarginazione e il disagio minorile, favorendo l’interculturalità e la socializzazione. Promuovere e realizzare corsi, convegni, stage per informare e sensibilizzare la cittadinanza sull’uso della clownterapia in contesti di disagio fisico o sociale. Sensibilizzare al dovere di solidarietà, tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate, in Italia e nel mondo. Offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai propri soci. Art. 3 Attività L’associazione realizza le proprie finalità mediante le seguenti attività: Formazione e organizzazione di volontari-clown che svolgano servizi presso i reparti degli ospedali, case di cura, ambulatori medici, case di riposo per anziani, comunità di bambini, scuole, comunità per disabili e simili. Attuazione di collaborazioni con organismi nazionali e internazionali, sia pubblici che privati. Formazione e supporto ai propri volontari nell’ambito di progetti di cooperazione nazionale ed internazionale, intesa come scambio di valori e di esperienze. Sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo, dell'educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant'altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio gioioso in qualunque area di disagio, attraverso l’organizzazione di convegni, pubblicazione di opere a carattere divulgativo, realizzazione di iniziative per la realizzazione dei propri progetti. Effettuare donazioni a enti o organismi di volontariato sia nazionali che internazionali che perseguano le medesime finalità dell’Associazione L’elenco delle attività non deve intendersi esaustiva, potranno essere svolte tutte le attività volte al raggiungimento delle finalità di cui all’art. precedente.
Art. 4 Soci Il numero dei soci è illimitato. Alla Associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, purché maggiorenni. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati. I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.
Art. 5 Modalità di ammissione Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta via posta o via posta elettronica al Consiglio Direttivo, in seguito abbreviato C.D., con l'osservanza delle seguenti modalità: Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza. Dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto, nel Regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali. Dichiarare di essere consapevole che una condotta di vita manifestamente contraria agli scopi e alle finalità dell’Associazione o la condanna definitiva per reati penali gravi è condizione ostativa all’acquisto e al mantenimento della qualità di socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione al Libro dei Soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal C.D., senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa (art. 5, comma 2 del D. Lgs. N. 460/97)
Art. 6 Diritti degli associati Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento, eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, l'approvazione del bilancio, la consultazione dei verbali. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dall'Assemblea. Il socio non assume automaticamente il diritto a fare attività di volontariato-clown, e l’accesso o l’esclusione alle attività di volontariato-clown è definito attraverso il Regolamento interno. Quei soci che prestano attività di volontariato-clown saranno iscritti al Registro dei Volontari e assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art.4 della L.266/91.
Art.7 Doveri degli associati I soci sono tenuti al pagamento annuale della quota sociale entro il termine stabilito dal C.D.. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto all'Assemblea di procedere all'esclusione del socio per morosità. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie; a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni. Al socio possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, a fronte di giustificativi di spesa. I soci che contravvenissero allo Statuto, o al Regolamento o non abbiano ottemperato alle disposizioni del C.D., potranno essere dichiarati decaduti ed esclusi dall’Associazione su deliberazione dell’Assemblea.
Art. 8 Scioglimento del rapporto sociale Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione. Il recesso volontario deve essere mandato con dimissioni scritte via posta o via posta elettronica al C.D., in modo che esso possa procedere alla cancellazione dal Libro Soci. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie e al Regolamento; arreca danni morali o materiali all'associazione; danneggia l'immagine dell'associazione con il suo comportamento sociale o con una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, agli scopi e alle finalità dell’associazione, o con una condotta sconveniente e pregiudizievole presso gli enti convenzionati; nel caso partecipi in rappresentanza dell’Associazione a manifestazioni, convegni o riunioni senza preventivo consenso e delibera del C.D.. Costituisce inoltre causa di esclusione l’essere dedito a qualsiasi forma di pedofilia e/o l’aver riportato qualsiasi condanna per reati connessi, l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi genere e/o la condanna per qualsiasi reato collegato alle stesse sostanze, l’alcolismo, la sentenza di condanna passata in giudicato per delitto non colposo contro l’ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, contro la morale; l’appartenenza o la collusione in qualsiasi modo ad associazioni criminali o di stampo mafioso o che possano comunque rientrare nella fattispecie criminosa di cui all’art. 416 bis del codice penale. L'esclusione da associato è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri (la metà dei soci più uno) con atto motivato e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta o via posta elettronica al socio escluso entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione. I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dall'Assemblea dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto all'Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.
Art. 9 Intrasmissibilità delle quote sociali Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dai soci sono svolte a titolo di gratuità. Tutte le quote sociali sono intrasmissibili a terzi, sia per atto tra vivi che mortis causa.
Art.10 Patrimonio sociale Il patrimonio sociale è costituito dal patrimonio iniziale versato dai soci fondatori; dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione; da lasciti e donazioni diverse; dall'eventuale fondo di riserva.
Art. 11 Finanziamento dell'Associazione Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate: Quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto di ammissione, per il rinnovo annuale della tessera, oppure quale contributo straordinario a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili; Entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni; Erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali e da altri enti pubblici o privati; Altre entrate, derivanti da occasionali attività commerciali svolte quale complemento e supporto all'attività istituzionale, inserite in apposita voce di bilancio e utilizzate in armonia con le finalità istituzionali dell’organizzazione. Contributi privati e ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91. Proposte di carattere commerciale, sponsorizzazioni o partnership con altri enti dovranno essere sottoposte al vaglio del C.D. in specifico consiglio, approvate con espressa votazione dello stesso C.D. o eventualmente rimesse al parere dell’assemblea nel caso in cui ci sia un coinvolgimento diretto e/o palese dei soci. I fondi liquidi sono depositati presso l’istituto di credito nella sede stabilita dal C.D.. I poteri di firma saranno concessi al Presidente e in sua assenza al Vice Presidente, e al Tesoriere.
Art. 12 Esercizio sociale L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.
Art. 13 Bilancio Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il C.D. deve presentare all'Assemblea dei soci il Bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il Bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione e consultabile dai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.
Art. 14 Utili e residui attivi Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per iniziative conformi allo Statuto, per materiale utile o ammodernamenti delle attrezzature dell’associazione o della sede.
Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili E' fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge, a meno che siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Vi è obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione nella realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
Art. 16 Organi sociali Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da: l'Assemblea dei soci, il C.D., il Presidente, il Collegio degli Arbitri ove nominato. Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito. Sono rimborsabili le spese sostenute per l’espletamento delle cariche, preventivamente autorizzate dal C.D. e documentate ai sensi di legge.
Art. 17 L'Assemblea L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, ed è composta dall'insieme dei soci in regola con il versamento della quota sociale. Il suo funzionamento è regolamentato secondo quanto stabilito dall’art. 2532 del codice civile. L’assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Essa inoltre deve essere convocata qualora vi sia richiesta scritta di almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto più uno: nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto gli argomenti da trattare e sulle quali l’assemblea sarà tenuta a votare. La convocazione contiene l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo fissato sia per la prima che per l'eventuale seconda seduta e deve pervenire ai soci tramite posta elettronica o con lettera raccomandata inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’assemblea. Gli aderenti hanno facoltà di far inserire punti all’ordine del giorno dell’Assemblea. Per far questo devono inviare richiesta al C.D., anche via posta elettronica, indicando il punto da inserire, spiegandone le motivazioni e inviando la documentazione necessaria all’informazione completa di tutti i soci. La richiesta deve pervenire al C.D. almeno 15 giorni prima della data ultima, utile per la convocazione dell’Assemblea, altrimenti il punto sarà inserito nell’ordine del giorno della convocazione della successiva assemblea. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di assenza di questi sarà presieduta dal Vicepresidente, in mancanza di questi dal Segretario o, in loro mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente nomina tra i soci presenti un segretario per la stesura del verbale della suddetta, verifica la validità delle deleghe, accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, coordina gli interventi dei soci.
Assemblea Ordinaria L’Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto più uno; e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti in merito a: Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo Numero di consiglieri per il successivo C.D. Nomina del C.D. ogni tre anni Nomina di ulteriori membri del C.D. in caso di dimissioni. Nomina del Collegio degli arbitri Revoca del Presidente o del C.D. Approvazione e modifica del Regolamento interno Ammontare delle quote associative Esclusione dei soci dall'Associazione Reiezioni di domande d'ammissione di nuovi soci La discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione. Assemblea Straordinaria L’Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i ¾ dei soci aventi diritto al voto più uno; e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto più uno. Essa delibera con il voto favorevole dei ¾ dei soci presenti, qualora non siano legalmente previsti quorum più elevati, in merito a: modifiche dello statuto dell’associazione scioglimento e liquidazione nonché devoluzione del patrimonio. Deleghe, votazioni e verbali Per esercitare il proprio diritto al voto il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all’Associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta o inviata via posta elettronica all’Associazione prima dell’assemblea; non può avere più di due deleghe; può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto. A scelta del Presidente, l’Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei soci più uno, presenti o rappresentati, richiedano la votazione per scrutinio segreto. In ogni caso il Presidente dell’Assemblea indicherà le modalità operative da seguire per la singola votazione. La votazione in cui si eleggono i membri del C.D. avviene per scrutinio segreto. Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario dell’assemblea, scelto tra i soci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.
Art. 18 Il Consiglio direttivo; compiti e funzioni Il C.D. è composto da un numero dispari di membri, e in particolare da Presidente, Vice Presidente, Segretario ed eventualmente due o più consiglieri (da 3 a 11 persone). E’ l’organo decisionale dell’Associazione, ha il compito di realizzare gli scopi sociali. Tutte le cariche sociali sono gratuite. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni: Scegliere al proprio interno le cariche sociali Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione. Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione. Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti nei limiti della L. 266/91. Redigere il bilancio dell'associazione. Stabilire l'importo delle quote associative, approvate dall'Assemblea. Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'associazione da parte degli aspiranti soci. Deliberare le convenzioni tra l’associazione e altri enti e soggetti. Art. 19 Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento Il C.D. è eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre anni, e ogni membro può essere rieletto per altre due volte. Nel caso di durata inferiore ai tre anni del mandato, i singoli membri possono essere rieletti più volte per un periodo massimo di tempo consecutivo di nove anni. Qualora durante il mandato venisse a dimettersi uno o più componenti, il C.D. convocherà assemblea ordinaria e l’Assemblea eleggerà i nuovi componenti in sostituzione dei dimissionari entro trenta giorni dalla comunicazione di dimissioni del componente. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del C.D., il C.D. decade e sarà compito di chi non si è dimesso occuparsi della convocazione dell’Assemblea che eleggerà nuovamente tutto il C.D.. In caso di dimissioni di tutti i membri del C.D., essi saranno comunque tenuti all’ordinaria amministrazione fino a elezione di un nuovo C.D. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il C.D. è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni tre mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. In quest’ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti di persona o in audioconferenza; sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio. Di tutte le riunioni del C.D. deve essere tenuto verbale contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte a maggioranza o unanimità, approvato dai presenti e sottoscritto da Presidente e Segretario. E’ possibile convocare alle riunioni del C.D., senza diritto di voto, uno o più soci in sola veste consultiva.
Art. 20 Il Presidente Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e anche in giudizio. Presiede e convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti, stipula le convenzioni con altri enti e custodisce copia di ogni convenzione nella sede dell’Associazione. Ha il mandato di aprire il conto corrente per conto dell'Associazione. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del C.D., il presidente convoca l’assemblea ordinaria per la elezione del nuovo organo direttivo.
Art. 21 Il Vicepresidente Sostituisce il Presidente in caso di assenza in tutte le situazioni.
Art. 22 Il Segretario Il Segretario coadiuva il Presidente e ha il compito di: provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci; tenuta e vidimazione del Registro dei Volontari; disbrigo della corrispondenza; redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del C.D.; occuparsi del tesseramento dei Soci insieme al Tesoriere.
Art. 23 I consiglieri I consiglieri concorrono, in sede di C.D., alla formazione delle decisioni collegiali. Ai singoli Consiglieri non è attribuita, né può essere attribuita, alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell'Associazione in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente, tenuto presente che l'unico legale rappresentante dell'Associazione è il Presidente. Il C.D., su proposta del Presidente, può però conferire ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei. Il Presidente può inoltre conferire ai Consiglieri l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni senza facoltà di assunzione di impegni.
Art. 24 Tesoriere Il Tesoriere viene nominato dal C.D. al proprio interno oppure scelto tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari. La carica può coesistere con altre cariche, dura tre anni ed è rinnovabile. La nomina del Tesoriere deve essere deliberata e verbalizzata durante la riunione del C.D.. In caso di dimissioni del Tesoriere, da far pervenire per iscritto o via posta elettronica al C.D. almeno dieci giorni prima della data di dimissioni, il C.D. è tenuto a nominare un nuovo Tesoriere entro trenta giorni dalla data di dimissioni del precedente. Il tesoriere ha i seguenti compiti: Predispone lo schema del Bilancio consuntivo, che sottopone al C.D. entro la metà di marzo. Si occupa unitamente al Presidente della gestione dei conti correnti bancari e postali Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, nonché alla conservazione della contabilità relativa, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese o dei rimborsi richiesti dai soci in conformità con le decisioni del C.D..
Art. 25 Controversie tra gli associati Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio. Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione. Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti, e di altri due arbitri o di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) individuati di comune accordo dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione, che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.
Art. 26 Scioglimento dell'associazione In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato da tre quarti dei soci in Assemblea Straordinaria, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Ove mancasse il numero legale dei soci necessario per tale nomina, i liquidatori saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Genova.
Art. 27 Devoluzione del patrimonio residuo In caso di scioglimento dell'associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 28 Norme vigenti Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme in materia di Associazione contenute nel C.C., nonché le altre norme di legge sul volontariato e sulle ONLUS.
Recco, 23 febbraio 2018
Il presidente Il segretario Francesca Carosi Alberto Ravaioli